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Torino, un Poliziotto pestato a calci e martellate, e il paradosso italiano: se avesse sparato sarebbe stato indagato

Quanto accaduto ieri a Torino, durante gli scontri legati al corteo per Askatasuna, è un fatto grave che va oltre la cronaca e chiama in causa una questione strutturale: la tutela giuridica degli operatori delle forze dell’ordine.

Un poliziotto del Reparto Mobile è stato accerchiato e selvaggiamente picchiato dai manifestanti.
L’aggressione è avvenuta nel corso delle tensioni scoppiate durante la manifestazione nel capoluogo piemontese.

L’agente colpito si chiama Alessandro Calista, è in servizio al Reparto Mobile di Padova, ha 29 anni, è sposato e padre di un bambino. Originario di Pescara, è stato ricoverato in ospedale con contusioni multiple.

Un uomo in uniforme, isolato, circondato, colpito da più persone. E se quel martello o quei colpi lo avessero ucciso?

A questo punto nasce un considerazione inevitabile: se avesse fatto uso dell’arma d’ordinanza per difendersi, oggi sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati.

Il paradosso italiano: legittima difesa sul campo, indagine giudiziaria dopo

In Italia il meccanismo è noto a chi lavora in strada. Quando un agente utilizza l’arma da fuoco in un contesto operativo critico che produca non necessariamente morti, anche solo feriti, o addirittura spara senza colpire nessuno, la conseguenza è automatica: l’apertura di un’indagine giudiziaria.

Questo accade anche in presenza di un’aggressione in atto, di una chiara inferiorità numerica o di un rischio immediato per l’incolumità dell’operatore. L’agente viene iscritto nel registro degli indagati, con ricadute pesanti sul piano personale, professionale e psicologico.

Il risultato è un sistema che, pur dichiarandosi garantista, finisce per scaricare tutto il peso del rischio sull’uomo in divisa, trasformando la legittima difesa in una scelta che si paga dopo, spesso per mesi o addirittura anni.

In Europa l’Italia è uno dei pochissimi Paesi in cui l’uso legittimo della forza da parte di un poliziotto espone l’operatore a lunghi tempi di incertezza.

Spagna: controllo giudiziario sì, paralisi no

In Spagna il quadro normativo che regola l’azione delle forze dell’ordine è definito in modo chiaro e radicalmente diverso da quello italiano per quanto riguarda l’uso delle armi e la conseguente responsabilità penale.

La Ley Orgánica 1/1992 sulla protezione della sicurezza pubblica stabilisce che l’uso delle armi da parte della polizia può avvenire solo quando esiste un rischio grave per la vita o l’integrità fisica altrui o quando l’azione è necessaria per proteggere la sicurezza pubblica. Secondo questa disciplina, la forza letale non è vietata in assoluto, ma è vincolata ai principi di adeguazione, necessità e proporzionalità: l’arma può essere usata quando la minaccia è reale, imminente e non può essere neutralizzata con mezzi meno lesivi.

Un episodio che illustra come la legge viene applicata nella pratica è quello dell’operazione antiterrorismo del novembre 2025 nel distretto madrileno di Puente de Vallecas, in cui i reparti speciali della Policia Nacional hanno aperto il fuoco ferendo gravemente un giovane considerato una possibile minaccia di matrice jihadista, con attivazione del dispositivo antiterrorismo. La vicenda è stata trattata come un potenziale atto terroristico dagli organi investigativi fin dal primo momento.

Nel paese iberico la legge e la prassi giurisprudenziale mettono in rilievo il concetto di “cumplimiento del deber” (adempimento del dovere). Questo principio implica che se l’azione dell’agente si colloca nel solco di quanto previsto dalla legge, cioè in risposta a una minaccia concreta e proporzionata, l’autorità giudiziaria tende ad archiviare l’indagine in tempi rapidi (generalmente qualche settimana), perché la legittimità dell’azione è presunta a monte quando erano soddisfatte le condizioni di necessità e proporzionalità.

In pratica, se un agente spara perché si trova di fronte a una minaccia seria e immediata che non può essere evitata con altri mezzi, la verifica giudiziaria non si traduce automaticamente in un processo penale lungo e traumatico: si valuta se l’azione era giustificata e, se lo era, spesso si conclude con archiviazione e nessuna imputazione significativa.

La differenza con l’Italia è netta: in Spagna lo Stato non sospende preventivamente il diritto dell’operatore di decidere e reagire nel momento critico, né lo espone automaticamente alle conseguenze di una scelta compiuta in pochi secondi per proteggere vite, comprese la propria e quella di altri.

Francia: quando la minaccia è immediata, il fuoco è ammesso

In Francia il quadro giuridico è cambiato in modo sostanziale dopo gli attentati del 2015. Non per “allentare i controlli”, ma per chiarire in modo esplicito quando l’uso delle armi da fuoco da parte di militari e forze di polizia è legittimo.

La base normativa è il Code de la sécurité intérieure, modificato per adeguare l’azione delle forze armate e di polizia a contesti di minaccia terroristica elevata, in particolare durante le operazioni di sicurezza interna e nell’ambito del dispositivo Vigipirate.

La legge stabilisce che militari e poliziotti possono fare uso delle armi quando:

  • un veicolo o una persona rifiuta di fermarsi a un posto di blocco o a un controllo
  • il comportamento crea un rischio immediato e grave per gli operatori o per i civili
  • il contesto è compatibile con una minaccia terroristica o violenta, anche solo potenziale

In questi casi l’uso della forza letale non è considerato un’eccezione, ma una possibilità prevista dal quadro normativo, fondata sul principio di necessità e proporzionalità valutato nel momento dell’azione, non a posteriori con il senno di poi.

Per questo motivo, quando militari dell’operazione Sentinelle o poliziotti francesi hanno aperto il fuoco contro veicoli che forzavano i controlli o tentavano di investire i posti di blocco, non si è automaticamente aperto un procedimento penale a loro carico. Viene avviata una verifica giudiziaria, sì, ma non scatta una criminalizzazione preventiva dell’operatore.

Il principio applicato è chiaro e ribadito dalla giurisprudenza francese: se la minaccia è immediata, credibile e non neutralizzabile con altri mezzi, l’uso dell’arma è legittimo a monte, e l’analisi successiva serve a confermare o meno quella legittimità, non a presumerne l’illiceità.

È una differenza profonda rispetto al modello italiano: in Francia lo Stato non sospende il diritto all’autodifesa dell’operatore in nome del procedimento, ma riconosce che, in certi contesti, decidere in pochi secondi è parte integrante del dovere.

Proteggere chi protegge

In Spagna e Francia lo Stato controlla e verifica, ma non paralizza l’operatore mentre sta lottando per la propria vita. In Italia, invece, il messaggio implicito resta devastante: difenditi pure, ma preparati a pagarne il prezzo.

E non è solo una questione iberica o francese. In altri Paesi europei, come i Paesi Bassi e la Danimarca, l’uso della forza viene sottoposto a un’analisi rigorosa, ma con un’impostazione più funzionale e meno punitiva e con un’altissima fiducia nell’operatore. L’agente viene sentito come testimone qualificato, non come sospetto di default. Si verifica se abbia rispettato procedure, necessità e proporzionalità, senza far scattare automaticamente un percorso giudiziario che finisce per trasformarsi, nei fatti, in una seconda pena.

Tornando a Torino, il punto non è invocare una “licenza di sparare”. Il punto è molto più serio e riguarda lo Stato di diritto nella sua forma concreta: un agente accerchiato e colpito deve poter reagire senza sapere che, se sopravvive, inizierà per lui un percorso giudiziario lungo e logorante.

Alessandro Calista oggi è in ospedale. Quel colpi, quel martello, quei calci potevano ucciderlo. Eppure domani tornerà in servizio, come migliaia di altri uomini e donne in divisa.

La domanda però resta aperta, e riguarda tutti: vogliamo forze dell’ordine operative che proteggono e si proteggono o forze dell’ordine giuridicamente disarmate?

Nel resto d’Europa questa risposta è già stata data da tempo.

Immagine create da frame del video di Torino Oggi

brigatafolgore.net

Al secolo Alessandro Generotti, C.le magg. Paracadutista in congedo. Brevetto Paracadutista Militare nº 192806. 186º RGT Par. Folgore/5º BTG. Par. El Alamein/XIII Cp. Par. Condor.
Fondatore e amministratore del sito web BRIGATAFOLGORE.NET. Blogger e informatico di professione.
Socio Ordinario ANPDI Sezione di Siena.

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