I social network hanno dato a tutti la possibilità di raccontare la propria storia. Hanno però anche reso estremamente facile costruirsene una che non è mai esistita.
Nel mondo militare il fenomeno è tutt'altro che marginale: persone che si presentano come ufficiali o sottufficiali senza averne mai posseduto il grado, sedicenti appartenenti a reparti nei quali non hanno mai prestato servizio, presunti paracadutisti, incursori, operatori delle Forze Speciali o veterani di missioni alle quali non hanno mai partecipato.
Basta una fotografia, un basco, qualche distintivo, una biografia opportunamente costruita e una serie di racconti ripetuti nel tempo perché, davanti a un pubblico che non dispone degli strumenti per verificarli, una storia inventata acquisti apparentemente credibilità.
Ma un grado militare non è un soprannome.
Un brevetto non è un accessorio da aggiungere liberamente al proprio curriculum.
E l'appartenenza a un reparto o il conseguimento di una specialità militare non possono essere trasformati in strumenti di autopromozione da chi quei percorsi non li ha mai affrontati.
Attribuirsi un grado che non si possiede non è una semplice “sparata”
“Sergente Maggiore”, “Maresciallo”, “Tenente”, “Capitano”, “Colonnello” e “Generale” sono gradi dell'ordinamento militare.
Non sono definizioni genericamente descrittive.
Dietro ciascun grado esiste una precisa posizione giuridica e gerarchica acquisita secondo le regole previste dall'ordinamento delle Forze Armate.
Lo stesso principio vale, con le necessarie distinzioni giuridiche, per brevetti, specialità, qualifiche e appartenenze che presuppongono specifici percorsi addestrativi o professionali.
Presentarsi pubblicamente con un grado mai conseguito significa quindi attribuirsi una qualità che non si possiede.
E l'ordinamento italiano prevede espressamente conseguenze anche per questo tipo di comportamento.
L'articolo 498 del Codice penale: l'usurpazione di titoli o di onori
Il principale riferimento è l'articolo 498 del Codice penale, rubricato “Usurpazione di titoli o di onori”.
La norma sanziona chi porta abusivamente in pubblico determinate divise o segni distintivi e, allo stesso modo, chi si arroga titoli, decorazioni, pubbliche insegne onorifiche o qualità inerenti agli uffici e agli impieghi contemplati dalla disposizione.
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista va da 154 a 929 euro.
Ma fermarsi alla cifra significherebbe raccontare soltanto metà della norma.
L'articolo 498 prevede infatti anche una sanzione amministrativa accessoria particolarmente significativa: la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione.
Inoltre, per queste violazioni non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.
La norma tutela la pubblica fede: l'interesse della collettività a non essere tratta in inganno da false apparenze e da qualità che una persona si attribuisce senza possederle.
In altre parole, l'ordinamento non considera indifferente che qualcuno si presenti agli altri attraverso un titolo o una qualità che non gli appartengono.
Il fatto che la fattispecie sia stata depenalizzata nel 1999 non significa affatto che il comportamento sia diventato lecito.
Significa esclusivamente che il legislatore ha scelto di punirlo attraverso una sanzione amministrativa anziché attraverso una pena criminale.
La violazione rimane. E rimane formalmente accertabile e sanzionabile.
“Sono un Sergente Maggiore” quando non lo si è mai stati
Pensiamo al caso più semplice.
Una persona si presenta sui social come “Sergente Maggiore” dell'Esercito, pur non avendo mai conseguito quel grado.
Non siamo davanti a una semplice esagerazione del curriculum.
Si sta attribuendo pubblicamente una posizione militare precisa che appartiene all'ordinamento dello Stato.
La giurisprudenza sull'articolo 498 ha chiarito che la norma è diretta proprio a tutelare la pubblica fede contro quelle false apparenze capaci di indurre gli altri a ritenere esistente una qualità che in realtà non esiste.
La Cassazione ha inoltre distinto nettamente questa fattispecie dall'usurpazione di funzioni pubbliche: nell'articolo 498 il punto centrale è l'attribuzione di una qualità che il soggetto non possiede; nell'articolo 347, invece, occorre arrivare all'esercizio della funzione.
È una differenza essenziale.
Non è quindi necessario attendere che qualcuno inizi a impartire ordini o a compiere atti da militare per comprendere che attribuirsi abusivamente un titolo può già avere conseguenze proprie.
Paracadutista, incursore, Forze Speciali: attenzione alle qualifiche
Definirsi falsamente “paracadutista”, “incursore” o “operatore delle Forze Speciali” non può essere liquidato come una semplice vanteria. Si tratta di qualifiche, specialità e brevetti collegati a percorsi militari formalizzati e, in molti casi, rappresentati da specifici distintivi.
Per un civile o un ex militare che non abbia mai conseguito tali qualifiche, quando la falsa attribuzione riguarda qualità riconducibili agli uffici o agli impieghi contemplati dall’articolo 498 c.p., può trovare applicazione la disciplina sull’usurpazione di titoli o di onori, oggi punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 154 a 929 euro, alla quale si aggiunge, come detto, la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione.
La situazione diventa ancora più grave quando la falsa qualifica viene utilizzata per ottenere un vantaggio. Si pensi al titolare di una società di sicurezza che si presenti falsamente come “ex incursore” per accreditare una preparazione superiore, aumentare la propria autorevolezza professionale e convincere i clienti ad acquistare i suoi servizi. In questo caso la falsa qualifica può assumere rilievo anche come pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 21 del Codice del consumo.
Se, infine, quella falsa esperienza militare viene utilizzata attraverso artifici o raggiri per indurre il cliente in errore, procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno, possono ricorrere anche gli estremi della truffa prevista dall’articolo 640 c.p.
La linea di confine è quindi chiara: una qualifica militare inventata può già comportare conseguenze amministrative; quando viene utilizzata per ottenere credibilità, clienti, contratti o denaro, può aprire la strada a responsabilità ben più gravi, anche penali.
Indossare distintivi che non spettano
Altro elemento da non sottovalutare è l'utilizzo materiale dei simboli.
Un conto è raccontare una storia falsa.
Altro è rafforzarla indossando distintivi di grado, brevetti, decorazioni o altri segni destinati a far apparire reale quella storia.
Per i militari l'articolo 221 c.p.m.p. è estremamente esplicito: portare abusivamente in pubblico segni distintivi di grado, carica, specialità o brevetto militare può comportare la reclusione militare fino a sei mesi.
Per gli altri soggetti occorre invece valutare le diverse disposizioni applicabili, a cominciare dall'articolo 498 c.p. e, nei casi specificamente previsti, dalle norme riguardanti documenti e segni distintivi dei Corpi di polizia.
Anche qui, quindi, il contesto conta.
Ma il principio resta evidente: un simbolo che certifica un grado, una funzione o una qualificazione non può essere trattato come se fosse un semplice elemento scenografico quando viene utilizzato per accreditare agli occhi del pubblico una condizione inesistente.
Dal falso grado all'usurpazione di funzioni pubbliche
La situazione diventa molto più grave quando il soggetto non si limita ad attribuirsi il grado ma comincia a comportarsi come se possedesse realmente la funzione.
Entra allora in gioco l'articolo 347 del Codice penale – Usurpazione di funzioni pubbliche.
La differenza è sostanziale.
Attribuirsi una qualità che non si possiede costituisce una cosa.
Esercitare concretamente le attribuzioni di una funzione pubblica senza averne titolo è un'altra.
La Cassazione ha chiarito proprio questa distinzione: l'articolo 347 tutela l'interesse dello Stato affinché le funzioni pubbliche siano esercitate soltanto da chi ne abbia effettiva investitura, mentre l'articolo 498 protegge la pubblica fede dalle false apparenze. Le due fattispecie, ricorrendone i presupposti, possono anche concorrere.
Quindi il falso “capitano” che si limita a presentarsi come tale pone un problema.
Il falso “capitano” che, sfruttando quella falsa veste, pretende di esercitare attribuzioni che non gli competono ne pone uno ancora più serio.
False dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione
Ancora diversa è la posizione di chi trasferisce la propria carriera immaginaria all'interno di dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione.
Qui non siamo più nel terreno della semplice presentazione social.
Gli articoli 495 e 496 del Codice penale disciplinano diverse ipotesi di false dichiarazioni relative all'identità o alle qualità personali rese a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
In determinate circostanze possono inoltre assumere rilievo le norme sulle falsità documentali o sulle dichiarazioni sostitutive.
Una cosa, quindi, è vantarsi davanti agli amici.
Altra cosa è inserire una qualifica inesistente in un atto, in una dichiarazione ufficiale, in una procedura amministrativa o utilizzarla davanti a un pubblico ufficiale.
Tesserini, documenti e segni distintivi: il terreno diventa ancora più pericoloso
Chi vuole rendere credibile una falsa identità militare potrebbe essere tentato di fare un passo ulteriore: costruire o utilizzare tesserini, contrassegni, documenti o segni distintivi.
È qui che il rischio giuridico cresce sensibilmente.
L'articolo 497-ter c.p. disciplina specifiche condotte relative a segni distintivi, contrassegni e documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia o ad oggetti che ne simulano la funzione.
Non bisogna quindi confondere il normale collezionismo o il possesso lecito di materiale storico con l'utilizzo di documenti o segni destinati a far credere agli altri di possedere una funzione pubblica che non si possiede.
Il falso tesserino utilizzato per accreditarsi come appartenente a un Corpo dello Stato è qualcosa di completamente diverso da un distintivo conservato in una collezione.
La rete conserva le prove
C'è infine un aspetto che molti millantatori sembrano dimenticare.
Internet conserva.
Un'affermazione fatta al bar può essere difficile da ricostruire dopo anni.
Una falsa qualifica dichiarata decine di volte su Facebook, TikTok, Instagram, YouTube o all'interno di interviste pubbliche può invece lasciare una traccia estremamente dettagliata.
- Post
- Video
- Fotografie
- Biografie
- Curriculum
- Commenti
- Interviste
- Locandine
- Screenshot
- Presentazioni pubbliche
Il problema, quindi, non è soltanto che sui social sia più facile costruire una falsa identità.
È anche molto più semplice documentare nel tempo come quella falsa identità è stata utilizzata e quali vantaggi abbia eventualmente prodotto.
Non è necessario finire davanti a un giudice penale perché la condotta sia grave
Uno degli errori più frequenti quando si affrontano questi argomenti è pensare che esistano soltanto due possibilità:
“È reato” oppure “si può fare”. Non funziona così.
L'ordinamento conosce sanzioni penali, amministrative e conseguenze di altra natura.
L'articolo 498 c.p. ne è un esempio chiarissimo.
Chi rientra nella fattispecie non viene semplicemente rimproverato perché ha raccontato una bugia.
Subisce una sanzione amministrativa prevista dalla legge, alla quale si aggiunge la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione e per la quale il legislatore ha espressamente escluso il normale pagamento in misura ridotta.
Definirla “soltanto una sanzione amministrativa” rischia quindi di essere fuorviante.
È una conseguenza giuridica prevista dall'ordinamento per chi si arroga determinate qualità che non possiede.
E se intorno a quella falsa qualifica vengono costruiti ulteriori comportamenti, le conseguenze possono diventare progressivamente più severe.
Un grado non si inventa. Un brevetto non si compra con un like
Chi ha realmente indossato un'uniforme sa quanto tempo, addestramento, sacrificio e responsabilità possano esserci dietro un grado, un brevetto o l'appartenenza a determinati reparti.
Appropriarsene senza averne titolo significa costruire la propria credibilità sulla storia professionale di qualcun altro.
Il fenomeno dei “militari da social” non dovrebbe quindi essere liquidato con una risata.
Occorre verificare.
Chi era realmente militare? In quale Forza Armata? Con quale grado? In quale reparto? Quale brevetto ha realmente conseguito? Ha realmente partecipato alle missioni che racconta?
Perché una cosa è raccontare con orgoglio ciò che si è realmente vissuto.
Un'altra è trasformare una divisa mai indossata, un grado mai conseguito o un brevetto mai ottenuto in uno strumento per acquisire autorevolezza davanti agli altri.
E quando dalla semplice millanteria si passa all'abusiva attribuzione di titoli, all'utilizzo di distintivi, all'inganno, al conseguimento di vantaggi o all'esercizio di funzioni che non spettano, non siamo più davanti soltanto a un problema di credibilità personale.
Siamo davanti a comportamenti per i quali l'ordinamento prevede conseguenze concrete.
Le carriere militari si conquistano. Non si inventano sui social.
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